Regolamento – Edizione 2024

PREMESSA

La Fiera di Primavera ha origini antiche nel tempo e si radica nella tradizionale civiltà contadina di Paderno.

La sua costituzione risale precisamente al 15 Gennaio 1888, si svolgeva il quinto lunedì di quaresima e le sue attività sono proseguite sino al 1957.

Nel 1981 Nino Matera, memore dei ricordi giovanili, la ripropose e l’antica fiera riprese a vivere. Con il passare degli anni e con l’ingrandirsi della manifestazione, si è provveduto a dare un primo inquadramento giuridico e con atto notarile datato 19 febbraio 1987 si è costituito il COMITATO PROMOTORE FIERA DI PRIMAVERA DI PADERNO MILANESE, passo successivo è stata l’apertura di una posizione fiscale. La manifestazione è generalmente patrocinata dal Comune di Paderno Dugnano.

Si è reso infine necessario elaborare un regolamento atto a definire gli aspetti organizzativi dell’esposizione merceologica che costituisce uno dei punti di maggiore forza della nostra fiera, in conformità alle leggi inerenti il commercio ambulante, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche.

Essendo il Comitato Promotore un’organizzazione a carattere privato, è libertà dei responsabili la decisione di assegnare gli spazi espositivi offrendo così la possibilità di caratterizzare qualitativamente la manifestazione.

Sarà nostra premura, nelle edizioni future, cercare di osservare un diritto di prelazione verso gli espositori già partecipanti, cercando però di privilegiare nelle scelte coloro che riterremo essere portatori di maggiore interesse e richiamo.

Uno degli scopi che ci prefiggiamo nel realizzare la manifestazione è che l’aspetto merceologico soddisfi anche il desiderio di curiosità dei visitatori attraverso appunto la presenza di banchi caratteristici e non certo la creazione di un mercato straordinario in aggiunta a quelli presenti sul territorio durante tutto l’arco dell’anno. Per quanto sopra, è vietata la vendita di articoli con marchi contraffatti o la vendita sottocosto di fondi di magazzino.

ARTICOLO 1 – Invio della domanda di partecipazione

Le domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente on-line, attraverso modulo di iscrizione disponibile sul sito Web del Comitato Promotore.

La domanda di partecipazione sarà da intendersi accettata esclusivamente se al termine della procedura di invio comparirà un messaggio di conferma e se sarà ricevuta una mail di conferma entro 24 ore dall’invio.

La compilazione parziale o errata dei dati richiesti potrebbe comportare degli errori di collocamento e quindi riflettersi sul corretto svolgimento delle procedure di allestimento dell’area fieristica. Il Comitato Promotore si riserva quindi il diritto di non invitare a partecipare quanti compileranno in modo impreciso le domande.

Il Comitato Promotore si riserva di accettare la domanda di partecipazione.

Le richieste di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno precedente la manifestazione.

Ricordiamo che la Fiera di Primavera si svolge con decorrenza variabile. La data di svolgimento è legata alla ricorrenza di suffragio dei defunti della parrocchia di Paderno, prevista per la quinta domenica di Quaresima (due settimane prima di Pasqua). La Manifestazione può essere rinviata o annullata soltanto per cause di forza maggiore (v. Art. 9).

Sarà facoltà del Comitato Promotore invitare alla manifestazione anche espositori con domande presentate oltre i termini previsti se ritenuti di particolare interesse.

ARTICOLO 2 – Comunicazione dell’accettazione della domanda

Gli espositori a cui viene accettata la domanda di partecipazione ricevono una comunicazione via mail da parte del Comitato all’indirizzo da loro indicato in fase di richiesta. Non è possibile utilizzare un indirizzo PEC per le comunicazioni. Gli espositori che non fossero in possesso di un indirizzo e-mail devono contattare telefonicamente il Comitato trenta giorni prima della manifestazione.

Il Comitato Promotore non si ritiene responsabile di eventuali smarrimenti degli inviti inviati e si riserva il diritto di riammettere tali eventuali soggetti.

ARTICOLO 3 – Criteri di assegnazione degli spazi espositivi

L’assegnazione dei posteggi a cura del Comitato Promotore tende a soddisfare per quanto possibile le richieste formulate attraverso le domande.

Si cercherà di prediligere l’assegnazione degli spazi espositivi a coloro che già li occupavano nell’edizione precedente, senza che sorga a carico del Comitato Promotore obbligo in tal senso. Le statistiche effettuate sulle precedenti edizioni hanno dimostrato che circa il 20% degli spazi viene riassegnato. Per coloro che presentano la domanda per la prima volta varrà unicamente l’interesse suscitato dagli articoli proposti come criterio di selezione.

ARTICOLO 4 – Pagamento della quota di partecipazione

La partecipazione alla Fiera di Primavera comporta il pagamento di una quota comprensiva di un contributo all’organizzazione per la realizzazione delle iniziative e di tutte le attività di supporto. Tale quota è proporzionale alla superficie occupata, dipende dalla tipologia di espositore (v. Art. 6) ed è stabilita per ogni edizione dal Comitato Promotore.

Gli espositori invitati sono tenuti a seguire le indicazioni di pagamento contenute nella mail che ricevono in seguito all’accettazione della domanda. Il pagamento deve avvenire anticipatamente secondo le scadenze indicate dal Comitato Promotore nella modalità del bonifico bancario o presso la sede del Comitato.

Eventuali rinunce alla partecipazione vanno comunicate, via mail o telefonicamente, entro la scadenza indicata dal Comitato Promotore nella mail di accettazione. Se entro tale scadenza non dovessero pervenire disdette, pagamento della quota o eventuali comunicazioni da parte dell’espositore, questo verrà considerato assente e il posto verrà assegnato automaticamente a richiedenti in “lista d’attesa”. Tale situazione precluderà la partecipazione alle edizioni successive della manifestazione.

In caso di maltempo la Fiera si svolge lo stesso, quindi la quota di partecipazione non è rimborsabile (fatta eccezione per cause di forza maggiore, v. Art. 9).

ARTICOLO 5 – Assegnazione posti rimasti liberi

Il Comitato Promotore si riserva la possibilità di svolgere operazioni di “spunta” limitatamente agli spazi che resteranno liberi la mattina della Fiera. In tal caso questi spazi verranno assegnati ai componenti di una lista di riservisti elaborata dal Comitato Promotore e comunicata agli interessati.

Il Comitato Promotore si riserva di accettare eventuali richieste di partecipazione ricevute il giorno della Fiera se ritenute di particolare interesse. L’assegnazione di tali spazi viene effettuata secondo il criterio di anzianità di licenza.

In caso di necessità, individuata discrezionalmente dal Comitato Promotore, lo stesso si riserva la facoltà di modificare il posteggio assegnato con uno di caratteristiche analoghe o migliori nei giorni che precedono la Manifestazione. La modifica del posteggio viene comunicata a mezzo e-mail.

ARTICOLO 6 – Tipologie di espositori

  1. Mercato – per chi esercita abitualmente l’attività di venditore ambulante ed è possessore di licenza per il commercio
  2. Aziende agricole – per chi ha, ad esempio, un’attività di coltivatore diretto ed è autorizzato alla vendita di prodotti agricoli in forma itinerante
  3. Street food – per chi somministra alimenti attraverso un food truck
  4. EXPO – per chi ha un’azienda o un ente e vuole promuovere i suoi prodotti e i suoi servizi 
  5. Artigiani (Arti e mestieri) – per chi produce artigianalmente i suoi prodotti e possiede un’attività commerciale
  6. Pittori – per chi vuole esporre e vendere i propri dipinti
  7. Hobbisti – per chi crea, espone e vende occasionalmente prodotti che sono frutto del proprio ingegno senza possedere un’attività commerciale (no partita IVA)
  8. Associazioni – per le associazioni no-profit e ONLUS (no partiti e/o movimenti politici)
  9. Negozio – per chi ha un negozio nell’area interessata dalla Fiera e desidera mantenere visibile la propria vetrina e/o esporre all’esterno del negozio
  10. Rappresentanti/agenti – per incaricati alla vendita, rappresentanti e agenti (es. dimostrazioni di prodotti)

ARTICOLO 7 – Cessione del posto assegnato

Lo spazio assegnato all’espositore non è cedibile a terzi. In tal caso si procederà all’esclusione dalle Edizioni successive degli espositori coinvolti.

ARTICOLO 8 – Gestione dello spazio assegnato, rispetto della normativa e responsabilità dell’Espositore

La tutela dello spazio assegnato è a carico dell’espositore.

È fatto obbligo all’espositore di lasciare pulita e sgombera da sacchi, cartoni e rifiuti in genere l’area occupata durante la manifestazione

È fatto obbligo agli espositori di esibire la documentazione necessaria a semplice richiesta da parte dei responsabili preposti al controllo delle manifestazioni/fiere da parte del Comitato Promotore.

La violazione delle norme di leggi nazionali e locali, nonché di quelle di vigilanza urbana e di sicurezza, compreso il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, rilevate dal Comitato Promotore o dagli organi di pubblica sicurezza porteranno all’esclusione del soggetto dalla partecipazione alle edizioni seguenti e all’eventuale attivazione di procedimenti giudiziari e/o amministrativi.

L’espositore risponderà dei danni arrecati a cose e/o animali e/o persone dallo stesso ovvero dal proprio personale ovvero dagli strumenti di lavoro – nessuno escluso, comprese le coperture dello spazio assegnato – utilizzati per la manifestazione, a causa di colpa, dolo, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

L’espositore manleverà il Comitato Promotore da qualsivoglia richiesta, anche risarcitoria, dovesse essere formulata nei confronti dello stesso, per fatto imputabile all’espositore e rifonderà, per l’effetto, al Comitato Promotore ogni costo, spesa, tassa, imposta, sanzione dovesse essere sostenuta da questo per fatto imputabile all’espositore.

Fermo quanto sopra, il Comitato Promotore, a sua esclusiva discrezione, avrà facoltà di escludere l’espositore che si sia reso responsabile della causazione dei danni previsti nel presente articolo dalla partecipazione alla manifestazione per i successivi 5 anni dalla detta causazione.

ARTICOLO 9 – Rinvio/annullamento della Manifestazione per cause di forza maggiore

Il Comitato Promotore si riserva di rinviare o annullare la Manifestazione nei giorni precedenti la data stabilita per cause di forza maggiore e/o nel caso in cui le Autorità Competenti non dovessero autorizzare lo svolgimento della stessa.

Per “cause di forza maggiore” si intendono a titolo di esempio ma non solo: sisma, alluvione, frana, vento, ecc. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale), eccezionali avversità atmosferiche, sciopero, lutto nazionale, pandemie ed epidemie.

La possibilità di una eventuale data di recupero dipenderà dalla compatibilità con le iniziative in calendario già previste sul territorio.

In caso di rinvio della Manifestazione verrà comunicata via mail a ciascun espositore la nuova data di recupero. L’espositore dovrà seguire le istruzioni riportate nella mail per indicare la sua disponibilità a partecipare alla data proposta, o se desidera ottenere il rimborso del posto. L’espositore dovrà comunicare quanto richiesto entro la data di scadenza riportata nella mail.

In caso di annullamento della Manifestazione verranno comunicate via mail a ciascun espositore le istruzioni per ottenere il rimborso attraverso bonifico bancario. L’espositore dovrà comunicare quanto richiesto entro tre mesi dalla data della comunicazione per poter ricevere il rimborso ed, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell’anno di svolgimento della manifestazione.

Eventuali richieste di rimborso pervenute oltre la data di scadenza non verranno prese in considerazione.

Art. 10 Vincolatività del Regolamento

La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione del presente regolamento, comprese le sue premesse, reso disponibile in fase di compilazione della domanda.